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Certificazione energetica edifici

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La certificazione energetica è un processo finalizzato a far conoscer al cittadino le caratteristiche energetiche del “sistema edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare.

Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull’attestato di certificazione energetica (ACE), l’utente è in grado di compiere una scelta più consapevole (da fonte CENED).

Tutto scaturisce dalla Direttiva Europea 2002/91/CE relativa al "Rendimento energetico degli edifici", che ha lo scopo di affrontare in modo globale il contenimento dei consumi energetici. Essa obbliga i legislatori degli Stati membri ad adottare provvedimenti volti a :

  • fissare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione;
  • definire una metodologia di calcolo volta a stimare la quantità di energia necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio (riscaldamento, raffrescamento, produzione ACS, illuminazione, ... ;
  • provvedere alla certificazione energetica degli edifici esistenti, da affidare ad esperti qualificati ed indipendenti. 



Obblighi normativi

La direttiva Europea è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 192/2005 con la finalità di:

  • miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • valorizzazione delle fonti rinnovabili;
  • limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
  • promozione della competitività attraverso lo sviluppo tecnologico.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del suddetto decreto.

In Regione Lombardia gli obblighi normativi (campo di applicazione, soggetti abilitati all’attività, procedura di certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).

La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici nei seguenti casi:

  1. edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  1. per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) dell'intero o delle singole unità immobiliari;
  1. contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari (dal 1° luglio 2010);
  1. per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti;
  1. contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati.

Inoltre è previsto che tutti gli edifici di proprietà pubblica siano forniti di Attestato di Certificazione Energetica

  1. entro il 1° luglio 2010 quando la loro superficiè è superiore a 1000 m2 (anche se trattasi di edifici privati adibiti ad uso pubblico;
  1. alla stipula o rinnovo di contratti, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico.
Ambito di esclusione

Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti

  • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • i fabbricati isolati con una superficie totale utile inferiore a 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Obbligo di dotazione e allegazione ACE
  • L'autodichiarazlone prevista ai sensi del punto 9, all' Allegato A (articolo 3, comma 1), al Decreto 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", con cui il proprietario dichiara che l'edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l'attestato di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di proprie norme in materia, come previsto dall'art. 17 del d.lgs.192/2005, dall'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2009 e dall'art.3 del D.M. 26.6.2009.
  • L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
  • L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio.
Il nostro servizio

Il titolare è accreditato alla Regione Lombardia con ID n. 12256; per cui è abilitato al rilascio dell'attestto di certificazione energetica per tutti gli edifici presenti nel territorio regionale. E' possibile effettuare certificazione anche nelle altre Regioni che non si sono ancora dotate di una propria normativa in materia.

L'accettazione dell'incarico avverrà a seguito di sopralluogo e accertarmento dei prerequisiti per l'avvio del processo di certificazione. A seguito di questo, è possibile richiedere un preventivo di costo e tempo di esecuzione.

Per coloro che sono interessati ad effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico, offriamo un servizio di consulenza e progettazione. Si rimanda alla sezione Interventi di Riqualificazione Energetica per ulteriori approfondimenti.

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