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Certificazione
energetica edifici
Richiesta
di Preventivo
on-line
La certificazione
energetica
è un processo finalizzato a far conoscer
al cittadino le caratteristiche energetiche del “sistema
edificio-impianto” che sta per acquistare o per affittare.
Attraverso il confronto
con le
prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e
grazie alle informazioni riportate sull’attestato di
certificazione energetica (ACE), l’utente è in
grado di compiere una scelta più consapevole (da fonte CENED).
Tutto scaturisce dalla
Direttiva Europea 2002/91/CE relativa al "Rendimento energetico degli
edifici", che ha lo scopo di affrontare in modo globale il contenimento
dei
consumi energetici. Essa obbliga i
legislatori degli Stati
membri ad adottare provvedimenti volti a :
- fissare i requisiti minimi di prestazione
energetica per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazione;
- definire una metodologia di calcolo volta a
stimare la quantità di energia necessaria per
soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell’edificio (riscaldamento, raffrescamento,
produzione ACS, illuminazione, ... ;
- provvedere alla certificazione energetica degli
edifici esistenti, da affidare ad esperti qualificati ed
indipendenti.
Obblighi
normativi
La direttiva Europea
è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 192/2005 con la
finalità di:
- miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici;
- valorizzazione delle fonti rinnovabili;
- limitazione delle emissioni di gas ad effetto
serra;
- promozione della competitività
attraverso lo sviluppo tecnologico.
Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del suddetto
decreto.
In
Regione Lombardia gli obblighi normativi (campo di applicazione,
soggetti abilitati all’attività, procedura di
certificazione, ecc…) aventi ad oggetto la certificazione
energetica degli edifici, sono disciplinati dalla DGR VIII/5018
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il 15 gennaio 2009
è stata pubblicata la DGR VIII/8745 che
integra e modifica la precedente delibera (DGR VIII/5773).
La certificazione energetica
degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di
edifici nei
seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione,
interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione,
ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a
fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita) dell'intero o
delle singole
unità immobiliari;
- contratti di locazione, di
locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili,
siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più
unità immobiliari (dal 1° luglio 2010);
- per accedere agli incentivi ed
alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
contributi a carico di fondi pubblici o della generalità
degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’edificio o degli impianti;
- contratti Servizio Energia e
Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati,
relativi ad edifici pubblici o privati.
Inoltre è previsto
che tutti gli edifici di proprietà pubblica siano forniti di
Attestato di Certificazione Energetica
- entro il 1° luglio
2010 quando la
loro superficiè è superiore a 1000 m2 (anche se
trattasi di edifici privati adibiti ad uso pubblico;
- alla stipula o rinnovo di
contratti,
relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione
degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un
Soggetto pubblico.
Ambito di
esclusione
Sono escluse dall'applicazione
del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di
impianti
- gli immobili ricadenti nell’ambito
della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136,
comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili
che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere
sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui
il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione
inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento
ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e
agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo
produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali
artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui
energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie totale
utile inferiore a 50 m2;
- gli impianti installati ai fini del processo
produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Obbligo di
dotazione e
allegazione ACE
- L'autodichiarazlone prevista ai sensi del punto
9, all' Allegato A (articolo 3, comma 1), al Decreto 26
giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici", con cui il proprietario
dichiara che l'edificio oggetto di compravendita è di classe
energetica G ed i costi per la gestione
energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l'attestato di
certificazione energetica prevista
da Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n.
5018/2007 e successive modifiche
ed integrazioni. La norma statale, infatti, si applica solo nelle
Regioni che non si sono dotate di proprie
norme in materia, come previsto dall'art. 17 del d.lgs.192/2005,
dall'art.6 comma 1 del D.P.R. 59/2009
e dall'art.3 del D.M. 26.6.2009.
- L’applicazione degli obblighi di
dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso
dell’attestato di certificazione energetica è
esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote
immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del
diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei
casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali.
- L’applicazione degli obblighi di
dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso
dell’attestato di certificazione energetica è
esclusa quando l’edificio, o la singola unità
immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo
dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi
necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento
dell’edificio.
Il
nostro servizio
Il titolare
è accreditato alla Regione Lombardia con
ID n. 12256; per cui è abilitato al rilascio dell'attestto
di certificazione energetica per tutti gli edifici presenti nel
territorio regionale.
E' possibile effettuare certificazione anche nelle altre Regioni che
non si sono
ancora dotate di una propria normativa in materia.
L'accettazione dell'incarico
avverrà a seguito di sopralluogo e accertarmento dei
prerequisiti per l'avvio del processo di certificazione. A seguito di
questo, è possibile richiedere un preventivo di costo e
tempo di esecuzione.
Per coloro che sono
interessati ad effettuare dei lavori di ristrutturazione finalizzati al
risparmio energetico, offriamo un servizio di consulenza e
progettazione. Si rimanda alla
sezione Interventi di Riqualificazione Energetica
per ulteriori approfondimenti.
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